consigli
Collezione Peruzzi
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CONSIGLI PER IL COLLEZIONISTA Quando un manifesto, una fotografia, una stampa, la copertina o il
contenitore o l'inserto di un libro possono essere considerate opere seriali originali
di un artista La questione è sempre più ricorrente da quando sul mercato sono
apparsi multipli e stampe, eseguite in varie tecniche, di artisti
importanti senza firma e/o numerazione che vengono definite dai venditori
opere multiple dell'artista (tralasciando il caso peggiore, quando cioè si
cerca di spacciare una stampa firmata dall'artista, ma non numerata, come
opera unica). Cercherò di fornire al Collezionista gli strumenti di giudizio
(alcuni casi emblematici li trovate alla pagina corrispondenza
del sito). Senza dubbio l’ arte contemporanea ha definitivamente scardinato le
forme tradizionali dell’opera d’arte e il sistema di riferimento che
permetteva di validarla come tale. La figura dell’ artista coincide sempre
meno con quella dell’ artigiano; il famoso “ma lo saprei fare anch’io !”, che
deriva dall’ identificazione del valore dell’ artista con la sua capacità
tecnico-esecutiva artigianale, ha sempre meno senso: ciò che conta è il
progetto, l’idea dell’opera d’arte, il "risultato”; l’esecuzione ed il
suo esecutore, uomo, macchina, processo chimico/fisico sono assolutamente
secondari; ci sono artisti di prima grandezza che dichiarano di non
partecipare in alcun modo alla realizzazione dell’ opera, ma solo alla sua
ideazione. La cosa più sorprendente è che ciò, dopo quasi un secolo da Marcel
Duchamp, provochi ancora scandalo. Gli effetti
più specifici che le nuove forme dell’ opera d’arte hanno provocato sulla
produzione seriale sono il venir meno del sistema di attribuzione di “valore”
alle differenti tecniche di stampa d’arte originale che attribuiva all’
acquaforte il primo posto, seguita dalla litografia, poi dalla serigrafia e
dalla fotografia; le tecniche di stampa fotolitografiche / offset perdevano
addirittura l’ attributo di originale. Ora moltissimi artisti si affidano alle tecniche di stampa
fotografiche, foto-seri grafiche e offset per la loro produzione artistica:
ciò che distingue le loro opere considerate singole da quelle considerate
edizioni seriali è il numero degli esemplari prodotti, e questo vale anche
per i multipli. Il criterio ormai comunemente utilizzato per la definizione
di opera seriale o multipla rispetto all'opera unica è quello
tradizionalmente applicato alla scultura: considerare opere uniche le
edizioni minori di 10 esemplari, opere seriali o multiple quelle maggiori di
10 esemplari. Contenitore di
un libro postumo su Fontana, in plastica, senza firma e numerazione,
incorniciato e venduto come fosse un suo multiplo E fin qui
abbiamo parlato di opere firmate e con la loro numerazione di edizione
(numero dell'esemplare e numerazione totale), ma nel caso sull'opera non vi
siano apposizioni o non sia accompagnata da un certificato che faccia
riferimento esplicito all'esemplare e ne certifichi l'edizione e la sua
appartenenza ad essa ? La bussola di riferimento, la sola cosa che conta per
poter definire il multiplo o la stampa, con qualsiasi tecnica eseguita,
un'opera originale seriale (moltiplicata) dell'artista è la sua esplicita
dichiarazione di aver realizzato un'opera seriale (moltiplicata), espressa in
un documento di accompagnamento dell'opera firmato dall'artista o
dall'editore, che lo certifichi e riporti il numero totale degli esemplari
prodotti. Quando,
invece, ci si imbatte in stampe o multipli che riproducono l'immagine
dell'opera singola di un artista e che vengono poi firmate dallo stesso
(tipico è il caso dei manifesti/locandine di una mostra che alla vernice, o
successivamente, come omaggio, vengono firmati dall'artista) o dagli eredi i
quali a volte addirittura li editano in tiratura limitata e li firmano,
oppure ci si imbatte in libri o contenitori di libri senza alcuna
certificazione esplicita, in tutti questi casi non si possono definire le
opere come seriali (moltiplicate) dell'artista, ma semplici riproduzioni. Di seguito
riporto la Dichiarazione di Venezia che fornisce il riferimento teorico alla
base dei concetti di originalità di una stampa d'arte. DICHIARAZIONE
DI VENEZIA
Venezia, 25
Ottobre 1991
a) Un 'opera
grafica originale può essere considerata originale quando sia espressamente
concepita per essere realizzata con i soli procedimenti della grafica d'arte. b) Qualsiasi
procedimento tecnico (compresi i procedimenti fotomeccanici) e qualsiasi
materiale di supporto sono leciti quando necessari ai fini espressivi
dell'artista. e) In questa
prospettiva, è ammissibile ogni contributo tecnico nell'elaborazione della
matrice o di stampatori nella tiratura definitiva dell'edizione, purché
sussista la consapevole conoscenza e direzione dell'artista. d) Gli
editori e/o stampatori di opere grafiche sono invitati a dichiarare in un
apposito documento tutte le caratteristiche tecnico-editoriali dell'opera
grafica: in particolare a segnalare il nome dell'autore, degli eventuali
collaboratori tecnici, dello stampatore, le tecniche usate, i materiali
impiegati, il numero degli esemplari stampati (comprese le varie prove
d'autore), la numerazione utilizzata, la data di esecuzione. e) E'
auspicabile che un esemplare dell'edizione di ciascuna opera grafica venga
depositata presso una Istituzione Pubblica idonea a tale compito (es.
Bibliothèque Nationale in Francia, Istituto Nazionale della Grafica in
Italia, Calcografìa Nacional in Spagna, etc.), accompagnato dalla scheda
descrittiva tecnico editoriale (di cui al punto d.), alfine di costituire un
archivio della ricerca figurativa in ogni paese. f) E'
altresì auspicabile che le matrici delle incisioni calcografiche e
xilografiche non vengano distrutte o biffate per ragioni di sola protezione
del mercato dell'arte, ma piuttosto segnate (o perforate, o tagliate) in una
parte della superficie, in maniera evidente, in modo da provare inequivocabilmente
l'avvenuta stampa della tiratura. g) Per
prevenire ogni abuso nella diffusione delle opere grafiche originali, viene
raccomandato di precisare chiaramente il numero di esemplari stampati,
indicando in particolare quelli numerati per la diffusione sul mercato,
quelli eventualmente destinati a collezioni pubbliche e le prove per l'autore
che di regola non dovrebbero superare il 10% della tiratura complessiva. Si
raccomanda di indicare inoltre l'esistenza di prove di stampa, di colore e di
stato. La Commissione
ritiene che le indicazioni contenute in questo documento possano applicarsi
solo alla grafica tradizionale, tuttavia la storia dell'esperienza grafica è,
in effetti, una storia di evoluzione delle tecniche, e ovviamente gli artisti
sono liberi di appropriarsi di ogni nuovo ritrovato, procedimento o supporto
materiale, o immateriale, utili all'espressione del proprio immaginario. In
questa prospettiva occorre tener presente che le possibilità offerte dalla
scienza e dalle nuove tecnologie sono e saranno necessariamente parte del
bagaglio espressivo dell'artista, e vanno dunque considerate con la dovuta
attenzione le opere realizzate con i procedimenti video, ologrammi, le
possibilità di sperimentazione offerte dai computers e da ogni altro mezzo che
si renderà disponibile nel futuro alla creatività. Per tali
ragioni, la Commissione auspica che il dibattito sull'arte e sul ruolo
dell'arte non incontri ulteriori pregiudizi di carattere formale o
terminologico, affidandosi al riconoscimento del valore artistico dell'opera. Hanno
presenziato ai lavori della Commissione, che saranno pubblicati integralmente
nei prossimi mesi, il Segretario Generale avv. Raffaello Martelli e il
Conservatore dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee dott. Angelo Bagnato. Venezia, 25
ottobre 1991 Firmato:
Rene Berger, Maurizio Calvesi, Jean Clair, Zoran Krzisnik, Miguel Rodriguez
Acosta, Enzo Di Martino, Raffaello Martelli, Angelo Bagnato. Sfatiamo i falsi miti sulla numerazione delle opere seriali Quante volte ci siamo sentiti dire che un foglio senza numerazione
dell'edizione ma con l'apposizione p.a. oppure p.d.a. (prova d'autore) era,
in quanto prova e quindi dissimile dagli esemplari dell'edizione, di maggior
valore, quasi fosse un esemplare di una edizione tirata in un unico
esemplare: è vero esattamente l'opposto; una prova d'autore è giustappunto
una prova che non ha soddisfatto l'artista (altrimenti avrebbe apposto il
"bon à tirer" giudicandolo la prova valida per dare inizio alla
stampa dell'edizione) e che ha comportato una modifica nella matrice e/o
nell'inchiostrazione e/o nella modalità di stampa. Inoltre, tra gli esemplari
di prova, non essendoci numerazione di controllo ed essendo dissimili
dall'edizione, è più probabile trovare i falsi. Altrettanto, quante volte ci siamo sentiti dire che più è basso il
numero progressivo apposto sul foglio più questo ha valore in quanto la
matrice progressivamente si usura durante la stampa producendo risultati
sempre più qualitativamente inferiori. L'usura delle matrici col progredire
della stampa, sopratutto per alcune tipologie di matrice, è un fenomeno che
realmente accade. Invece non è assolutamente vero che l'esemplare numerato
con 1 sia effettivamente il primo foglio tirato, sopratutto in un'edizione a più
matrici (più colori): il processo di stampa avviene in momenti successivi e
lo stampatore impila i fogli stampati con ordine e modalità che dipendono
dall'organizzazione e dalle tempistiche della stamperia. I fogli vengono
numerati e firmati tutti insieme finita la stampa dell'edizione, a volte
anche molti giorni dopo. Spesso la numerazione è apposta dallo stampatore e
l'artista appone solo la firma. Opere contraffatte l dato è
impressionante: 1687 opere d’arte contraffatte sequestrate in un solo anno
(2014), per un valore di mercato complessivo pari a 427 milioni di euro. A
riferirlo è nel suo rapporto sull’attività operativa 2014. «L’analisi
dei dati elaborati – si legge nel documento – dimostra come l’attività di
falsificazione dei beni culturali continui ad essere un fenomeno in
espansione, che interessa soprattutto l’arte contemporanea per motivi
tecnico-pratici, quali la maggior facilità di riproduzione delle moderne
forme d’arte». E, infatti, il 77.4% dei sequestri effettuati nel 2014 dal CC
TPC riguarda proprio l’arte contemporanea. Ma la cosa più preoccupante è che,
a differenza dei furti, quello dei falsi è un settore in continua espansione
cresciuto, in un solo anno, di oltre il +50% rispetto al 2013. Per non
parlare del suo valore economico passato dai 32 milioni del 2013, agli oltre
420 del 2014. Come
si vede dalla foto tra l falsi sequestrati sono presenti molte opere seriali
(si riconoscono un Dalì e un Guttuso) «Il mercato
dell’arte contemporanea è in continua espansione e talvolta spregiudicato,
sul quale si operano speculazioni finanziarie molto importanti – spiega il
Comandante Antonio Coppola in un’intervista rilasciata alla radiotelevisione
svizzera RSI - e nel quale vengono immesse sistematicamente centinaia di
migliaia di opere falsificate. Questo produce danni irreparabili al mercato,
ai collezionisti privati e all’opera di alcuni artisti e, come nel caso
dell’Italia, al patrimonio dello Stato che, magari, di quell’artista detiene
tante opere nei propri musei e la cui stima economica è inevitabilmente
influenzata dai falsi». «Il falso di arte contemporanea, contrariamente
a quanto si possa pensare – prosegue il Comandante – non è acquistato nel
mercatino o in condizioni di ambiguità, ma molto spesso i falsi vengono messi
in mostra e vengono messi in vendita nelle più importanti gallerie d’arte o
in asta». Opere
vendute in Italia, ma che prendono anche la via dell’estero, come
testimoniano i risultati di un’inchiesta internazionale iniziata nel 2007 e
che ha portato, nel maggio scorso, all’arresto di 12 persone accusate di
associazione per delinquere finalizzata al traffico transnazionale di opere
d’arte, contraffazione e altri reati. Le opere, tutte di artisti quali
Mirò, Dalì o Picasso, venivano ‘prodotte’ su commissione in Italia, in
particolare a Milano e a Firenze, e finivano in alcune delle più prestigiose
gallerie europee, statunitensi e brasiliane per essere poi vendute a ignari
collezionisti e appassionati. E tutte, si legge in una nota dell’ANSA,
«venivano esportate nel mondo con falsa certificazione di autenticità grazie
a galleristi e mercanti d’arte compiacenti». Il più delle
volte, inoltre, come emerge da una recente inchiesta condotta dalla Guarda di
Finanza a Venezia e che ha portato all’arresto di 6 persone e al sequestro di
42 opere, i falsi non sono copie, ma il frutto della fantasia del falsario,
che imita la tecnica del maestro. E questo rende tutto molto più
insidioso. Estratto da "Collezione da Tiffany"
collezionedatiffany.com Quindi attenersi ai consigli di seguito
riportati. Acquistare solamente opere la cui edizione sia catalogata
dall'apposita bibliografia (i cataloghi di riferimento per i più importanti
artisti sono riportati alla pagina bibliografia del
sito) La certificazione del venditore (sia esso un gallerista, un mercante o
un collezionista), anche quando veicolata da un'importante casa d'aste (la
quale nelle condizioni di vendita esclude qualsiasi responsabilità
sull'autenticità dell'opera e della documentazione che l'accompagna), non è
un fattore probante la bontà dell'opera (solitamente, non per la malafede del
venditore, ma per l'incapacità o l'impossibilità di verificare l'autenticità
in mancanza di una catalogazione: il venditore è un intermediario che ha
acquistato il foglio a sua volta). Se stiamo trattando un foglio di un
artista importante la sua edizione deve essere obbligatoriamente riportata
nei cataloghi di riferimento dell'opera grafica dell'artista. Verifichiamo
personalmente quanto riportato sul catalogo ed accertiamoci che tutti i dati
coincidano perfettamente (immagine, numerazione totale dell'edizione,
dimensioni del foglio, dimensioni dell'impressione, la presenza del timbro a
secco dell'editore e/o dello stampatore, quando previsto: se qualche dato non
corrisponde, non acquistate l'opera). Rifuggire dagli esemplari prova
d'autore non dichiarati nell'edizione e non numerati in quanto fra essi è più
probabile si celi il falso. Acquaforte di
Fontana in vendita sul sito di una galleria estera con dati precisi di
riferimento : peccato che sul catalogo di Harry Ruhè non esista del tutto e
al E-42 corrisponda un'acquaforte viola della 2RC. Quindi molta attenzione
anche se le apparenze sembrano a posto e procedete alla verifica personale
del catalogo. Non ha senso pagare un prezzo maggiore per un foglio o un multiplo
firmato e numerato dall'artista quando proviene da un'edizione il cui numero
totale di esemplari è certificato e non differisce in alcun modo dagli altri Per spiegarmi meglio, due esempi riferiti ad opere seriali di Maurizio
Cattelan: The Taste of Others, la terza parte della trilogia in cui Cattelan fa
illustrare le proprie opere dall’artista cinese Fu Site, è un'edizione
certificata di 1.000 esemplari; 50 di questi esemplari sono stati numerati e
firmati a mano dall'artista e vengono messi in vendita ad un prezzo
notevolmente superiore (20 volte maggiore); non esiste alcuna ragione per
acquistare a quel prezzo i fogli firmati e numerati; A.C. Forniture Sud, la squadra di immigrati illegali di Forniture Sud
che ha come sponsor il finto marchio Rauss tristemente evocativo, è
un'edizione di 1.000 esemplari di un photocollage dei quali 50+XXV sono stati
assemblati insieme ad un fischietto da arbitro in un apposito box di
Plexiglass e firmati e numerati dall'artista: in questo caso si tratta di
opere diverse, anche se provenienti dalla stessa matrice, ed è giustificabile
un prezzo 10 volte maggiore per il multiplo rispetto al semplice photocollage
senza apposizioni. Come imballare le opere per la spedizione L'imballaggio corretto di una stampa per la spedizione è molto
importante. Di seguito due filmati che spiegano come eseguire un imballaggio
sicuro. imballaggio piano imballaggio arrotolato Courtesy : Galerie Michelle Champetier - Cannes - France Lo stato di conservazione di un foglio è importante La presenza di fioriture, macchie, sgualciture, ingiallimento nella
parte impressa sono elementi che se presenti in maniera massiccia possono
influenzare il valore di un'opera, ma da valutare anche in ragione dell'epoca
di stampa dell'opera: fogli tirati magari 50 e più anni fa, specialmente se
sono stati esposti, non possono certo avere un aspetto immacolato a meno che
non siano stati conservati in maniera professionale in quanto già destinati
all'origine ad una commercializzazione molto lontana nel tempo (caso
rarissimo) o siano dei falsi. Difetti minori, quali piccole fioriture o
piccole macchie, non influiscono sul valore, che per uno specifico artista
dipende dalla qualità dell'opera e dalla sua tiratura. Attenti al corniciaio Le stampe originali sono difficili da incorniciare rispetto ad
un'opera su tela con il suo telaio. Anche solo il loro maneggiamento
effettuato con noncuranza e superficialità può provocare facilmente macchie,
spiegazzamenti e pizzicature. Regole
Fotografare una stampa Non incorniciata
Incorniciata
I
diritti dell’autore e i diritti del collezionista La tutela del diritto d'autore concernente le opere delle arti
plastiche e figurative presenta alcuni aspetti diversi da quelli delle altre
opere dell'ingegno. I diritti patrimoniali d'autore si esplicano nella facoltà
di moltiplicazione degli esemplari di un'opera mediante la sua riproduzione,
rappresentazione ed esecuzione. Il diritto patrimoniale insomma
è, nel suo esercizio tipico, un diritto di copia. Le opere dell'arte plastica
e figurativa, invece, sono per loro natura esemplari unici. Si ha,
pertanto, uno stato di cose diverso rispetto alle opere
letterarie o musicali, ove ciascun esemplare, libro o supporto digitale, si
identifica con l'opera. L’oggetto principale del diritto del pittore e
dello scultore è l'esemplare unico (incluse anche le opere seriali
originali) e, con la cessione a terzi di tale esemplare, gli acquirenti
ne acquistano la piena proprietà. L’art. 13 della Legge sul Diritto d’Autore 22 aprile 1941 n.
633 recita testualmente: “Il diritto esclusivo di riprodurre ha per
oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come
la copiatura a mano, la stampa, la litografia, la
incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni
altro procedimento di riproduzione”. Ad una prima lettura della disposizione, illuminata dal contesto
in cui è collocata, sembrerebbe che questa si riferisca alla
utilizzazione economica dell’opera attuata attraverso la creazione di
identiche copie. Ora non è discutibile che una riproduzione dell’opera d’arte avente
una vocazione ed un effetto moltiplicatori, idonei a diffonderne la concreta
fruizione, rientri nella previsione dell’art.13, prima citato. Differente è
il caso della riproduzione fotografica di un'opera d'arte con funzione
meramente documentale. Io credo che, secondo il senso comune, la possibilità di far
pubblicare l’opera d’arte, a questi fini meramente documentari, appartenga al
proprietario e costituisca una normale esplicazione del diritto di proprietà.
Possedere un’opera d’arte significa anche poterla vendere e la funzione di
documentare quel che viene venduto mi sembra un'appendice naturale della
potestà di alienazione, contenuta nel diritto di proprietà. A maggior
ragione, l'utilizzo delle immagini per finalità di informazione e diffusione
della cultura, dello studio e della ricerca. Vi è il problema di contemperare il diritto morale e
patrimoniale dell'autore con i diritti dei proprietari dell’opera.
Nessun dubbio, infatti, che all'autore
dell'opera d'arte plastica e figurativa
spettino, anche dopo che egli l'abbia ceduta, i diritti a lui
riconosciuti nell'art. 2577, secondo comma, c.c. e
nell'art. 20 della Legge, di rivendicare la paternità dell'opera
e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione, modificazione e a
ogni altro atto a danno dell'opera che sia di pregiudizio
al suo onore o alla sua reputazione. Per la facoltà di esposizione
pubblica, che alcuni autori hanno cercato di contestare ai
proprietari delle loro opere, la dottrina non è del tutto
concorde nella soluzione del problema. In prevalenza essa
ha però affermato, e ha avuto il consenso della
giurisprudenza, che il proprietario ha il diritto di esporre l'opera
acquistata, anche contro la volontà dell'autore (altrimenti, si
trasformerebbe il proprietario in un semplice detentore, costretto a
godere dell'opera che ha acquistato entro i confini,
più o meno capricciosi e volubili, che l'autore gli segni).
E tra le facoltà di cui il proprietario gode è anche quella
di far conoscere a terzi l’opera di sua proprietà attraverso mostre o
pubblicazioni. Una sola limitazione può incontrare tale facoltà: la si ha
nel caso di grave lesione della
dignità dell'autore per il modo dell'esposizione o della
pubblicazione. Tassazione sulle compravendite di opere d'arte tra privati In Italia non
esiste alcuna imposizione di carattere patrimoniale sulla proprietà di opere
d’arte da parte dei privati (diversi dalle imprese) né tale proprietà genera
un’imposizione sui redditi. La cessione delle opere d’arte da parte dei
privati, oltre a non essere un’operazione soggetta a Iva, non genera alcuna
imposizione a titolo di imposta sulla plusvalenza generata dalla cessione
stessa. Al
contrario, per la recente normativa sul redditometro, in base a cui le spese
per investimenti in oggetti d’arte e antiquariato sono divenute rilevanti ai
fini di determinare la capacità contributiva dei contribuenti italiani, il venditore
(galleria, casa d’aste) è oggi tenuto a registrare il codice fiscale
dell’acquirente e a comunicare i dati dell’acquisto all’Agenzia delle
Entrate, la quale potrà utilizzare le informazioni, unitamente alle altre
disponibili nelle banche dati tributarie, per confrontarle con la rispettiva
dichiarazione dei redditi al fine di rilevare eventuali incongruenze.
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